Art. 3.
(Definizioni).

      1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intendono per:

          a) attività di panificazione: il complesso delle attività economiche finalizzato alla produzione e alla commercializzazione di pane, di impasti da pane e di prodotti intermedi di panificazione;

          b) azienda di panificazione: il complesso di beni e di servizi organizzati per l'esercizio dell'attività di panificazione;

          c) impresa di panificazione: l'azienda di panificazione che ha ottenuto l'autorizzazione ad attivare un impianto di panificazione e che ha nominato un responsabile di panificazione;

          d) impianto di panificazione: l'insieme delle strutture mobili e immobili

 

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dell'azienda di panificazione destinate alla produzione di pane, di impasti da pane e di prodotti intermedi di panificazione;

          e) impianto di cottura: l'insieme delle strutture mobili e immobili destinate alla cottura, ivi compresa l'eventuale lievitazione, di prodotti intermedi di panificazione, ovvero al completamento di cottura di pane precotto, realizzati in altra sede;

          f) panificio: impresa di panificazione autorizzata ad attivare un impianto di panificazione, e che per struttura e organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso;

          g) responsabile di panificazione: il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane ed è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

              1) avere conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;

              2) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;

              3) avere esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o di socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;

          h) pane: prodotto conforme a quanto previsto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni;

          i) prodotto intermedio di panificazione: impasto da pane crudo, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva

 

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cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. Sono tali gli impasti sottoposti a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio stesso per prolungati periodi di tempo determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.