1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intendono per:
a) attività di panificazione: il complesso delle attività economiche finalizzato alla produzione e alla commercializzazione di pane, di impasti da pane e di prodotti intermedi di panificazione;
b) azienda di panificazione: il complesso di beni e di servizi organizzati per l'esercizio dell'attività di panificazione;
c) impresa di panificazione: l'azienda di panificazione che ha ottenuto l'autorizzazione ad attivare un impianto di panificazione e che ha nominato un responsabile di panificazione;
d) impianto di panificazione: l'insieme delle strutture mobili e immobili
e) impianto di cottura: l'insieme delle strutture mobili e immobili destinate alla cottura, ivi compresa l'eventuale lievitazione, di prodotti intermedi di panificazione, ovvero al completamento di cottura di pane precotto, realizzati in altra sede;
f) panificio: impresa di panificazione autorizzata ad attivare un impianto di panificazione, e che per struttura e organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso;
g) responsabile di panificazione: il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane ed è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
1) avere conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;
2) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;
3) avere esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o di socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
h) pane: prodotto conforme a quanto previsto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni;
i) prodotto intermedio di panificazione: impasto da pane crudo, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva